Art. 10

Piano di lavoro

In vigore dal 15 gen 2008
Piano di lavoro Nel rispetto dell’obiettivo enunciato nell’, la Commissione stabilisce un piano di lavoro. Il piano di lavoro contiene una strategia per lo sviluppo del programma Energy Star che si articolerà nei tre anni successivi: a) gli obiettivi relativi ai miglioramenti di efficienza energetica, tenendo presente la necessità di perseguire un elevato livello di protezione dei consumatori e dell’ambiente, nonché la penetrazione nel mercato che il programma Energy Star dovrebbe conseguire a livello comunitario; b) un elenco non tassativo delle apparecchiature per ufficio che dovrebbero essere considerate prioritarie per l’inclusione nel programma Energy Star; c) iniziative educative e promozionali; d) proposte per il coordinamento e la cooperazione tra il programma Energy Star e altri sistemi facoltativi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia negli Stati membri. La Commissione riesamina il suo piano di lavoro almeno una volta all’anno e lo rende accessibile al pubblico.
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