Art. 9
Rappresentanti nazionali
In vigore dal 15 gen 2008
Rappresentanti nazionali
Ogni Stato membro designa, a seconda del caso, esperti nazionali in materia di politica energetica, autorità o persone (di seguito «rappresentanti nazionali») incaricati di svolgere i compiti previsti nel presente regolamento. Ove siano designati più rappresentanti nazionali, lo Stato membro determina i rispettivi poteri e le regole di coordinamento ad essi applicabili.
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