Art. 8

European Community Energy Star Board

In vigore dal 15 gen 2008
European Community Energy Star Board 1.   La Commissione istituisce uno European Community Energy Star Board («ECESB»), composto di rappresentanti nazionali di cui all’ e di rappresentanti delle parti interessate. L’ECESB esamina l’attuazione del programma Energy Star nella Comunità e fornisce consulenza e assistenza alla Commissione, se del caso, per consentirle di svolgere il suo ruolo di ente gestore, come previsto dall’articolo IV dell’accordo. 2.   La Commissione garantisce che, nei limiti del possibile, nello svolgimento delle proprie attività, l’ECESB osservi, per ogni gruppo di apparecchiature per ufficio, una partecipazione equilibrata di tutte le relative parti interessate al gruppo di prodotti in questione, come i produttori, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi ambientalisti e le organizzazioni dei consumatori. 3.   La Commissione, assistita dall’ECESB, controlla la penetrazione del mercato da parte di prodotti che utilizzano il Common Logo e lo sviluppo dell’efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio al fine di una revisione tempestiva delle specifiche comuni. 4.   La Commissione stabilisce il regolamento interno dell’ECESB, tenendo conto del parere dei rappresentanti degli Stati membri in seno all’ECESB.
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