Art. 12

Sorveglianza del mercato e controllo degli abusi

In vigore dal 15 gen 2008
Sorveglianza del mercato e controllo degli abusi 1.   Il Common Logo è utilizzato soltanto per i prodotti oggetto dell’accordo e secondo le direttive per l’uso del Common Logo riportate nell’allegato B dell’accordo. 2.   È vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o fuorviante, così come l’uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il Common Logo. 3.   La Commissione assicura l’uso corretto del Common Logo intraprendendo o coordinando le azioni di cui all’articolo IX, paragrafi 2, 3 e 4, dell’accordo. Gli Stati membri intraprendono le opportune azioni per garantire nel proprio territorio l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e ne informano la Commissione. Gli Stati membri possono fornire a quest’ultima, per l’avvio dell’azione, prove di inosservanza da parte dei partecipanti al programma.
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