Art. 8

In vigore dal 27 dic 2007
1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro il 28 febbraio 2009, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel precedente periodo contingentale; b) entro il 30 aprile 2009, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati. 2.   Entro il 30 aprile 2009 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel precedente periodo contingentale di importazione. 3.   Le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono effettuate in conformità degli allegati IX, X e XI del presente regolamento e utilizzando le categorie di prodotti figuranti nell'allegato II A del regolamento (CE) n. 1445/95.
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