Art. 3
In vigore dal 27 dic 2007
1. Nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese o il territorio doganale d'origine ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì». Il titolo comporta l'obbligo di importare dal paese o dal territorio doganale indicato.
La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato I.
2. L'originale e una copia del certificato di autenticità, redatto in conformità dell', sono presentati all'autorità competente insieme alla domanda del primo titolo di importazione ad esso relativo.
Il certificato di autenticità può essere usato per il rilascio di più titoli di importazione, limitatamente al quantitativo in esso indicato. Nel caso in cui per un unico certificato siano rilasciati più titoli di importazione, l'autorità competente:
a)
indica a tergo del certificato il quantitativo imputato;
b)
si accerta che i titoli di importazioni relativi a tale certificato siano rilasciati lo stesso giorno.
3. L'autorità competente può rilasciare il titolo di importazione soltanto dopo aver verificato che tutte le informazioni contenute nel certificato di autenticità corrispondono alle informazioni ricevute dalla Commissione nelle comunicazioni settimanali attinenti. Il titolo viene rilasciato immediatamente dopo tale verifica.
Storico versioni
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