Art. 7
In vigore dal 27 dic 2007
Il paese o il territorio doganale esportatore interessato trasmette alla Commissione le impronte dei timbri utilizzati dai suoi organismi emittenti nonché i nomi e le firme delle persone abilitate a firmare i certificati di autenticità. La Commissione trasmette tali informazioni alle competenti autorità degli Stati membri.
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