Art. 5

In vigore dal 27 dic 2007
1.   Ciascuno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II: a) è riconosciuto in quanto tale dal paese o dal territorio doganale esportatore interessato; b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati; c) si impegna a comunicare alla Commissione, almeno una volta alla settimana, qualsiasi informazione che consenta di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità, in particolare il numero del certificato, l'esportatore, il destinatario, il paese di destinazione, il prodotto (animali vivi/carni), il peso netto e la data della firma. 2.   La Commissione procede alla revisione dell'elenco contenuto nell'allegato II se non è più soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), se l'organismo emittente non adempie ad uno o più dei suoi obblighi o se viene designato un nuovo organismo emittente.
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