Art. 146

Sanzioni nazionali

In vigore dal 21 dic 2007
Sanzioni nazionali Fatte salve le sanzioni previste dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri provvedono a irrogare sanzioni a livello nazionale per irregolarità commesse con riguardo alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 1182/2007; tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
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Sanzioni nazionali (Art. 146 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo