Art. 145

Controlli

In vigore dal 21 dic 2007
Controlli Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi comunitari, gli Stati membri istituiscono i controlli e i provvedimenti necessari a garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007 e del presente regolamento. Essi sono effettivi, proporzionati e dissuasivi per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità. Gli Stati membri assicurano che: a) tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria o nazionale o dalla disciplina nazionale o dalla strategia nazionale possano essere verificati; b) le autorità competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli; e c) siano previsti controlli intesi ad evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste dal presente regolamento e da altri regimi comunitari o nazionali.
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