Art. 144
Esenzioni dal dazio addizionale
In vigore dal 21 dic 2007
Esenzioni dal dazio addizionale
1. Sono esenti dall'applicazione del dazio addizionale:
a)
i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'allegato VII della nomenclatura combinata;
b)
i prodotti in fase di inoltro nella Comunità a norma del paragrafo 2.
2. Sono considerati prodotti in fase di inoltro nella Comunità i prodotti che:
a)
hanno lasciato il paese di origine prima della decisione di imposizione del dazio addizionale e
b)
sono scortati, dal luogo di carico nel paese di origine sino al luogo di scarico nella Comunità, da un documento di trasporto valido rilasciato prima dell'imposizione del suddetto dazio addizionale.
3. Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.
Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato il paese d'origine prima della data di applicazione del dazio addizionale se è esibito uno dei seguenti documenti:
a)
in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;
b)
in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;
c)
in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, se sono rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali conclusi in materia di transito comunitario o di transito comune;
d)
in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha ritirato i prodotti prima di tale data.
Storico versioni
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