Art. 142
Imposizione di un dazio addizionale
In vigore dal 21 dic 2007
Imposizione di un dazio addizionale
1. Non appena, per uno dei prodotti e per uno dei periodi indicati all'allegato XVII, si constata che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale, salvo quando le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o se gli effetti del dazio sarebbero sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
2. Il dazio addizionale è imposto sui quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, purché:
a)
la classificazione tariffaria dei prodotti di cui trattasi, effettuata conformemente all', comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione;
b)
l'importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale.
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