Art. 141
Comunicazione dei volumi
In vigore dal 21 dic 2007
Comunicazione dei volumi
1. Per ciascuno dei prodotti elencati nell'allegato XVII e nei periodi in esso indicati gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ai volumi immessi in libera pratica utilizzando il metodo di sorveglianza delle importazioni preferenziali di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.
Tale comunicazione ha luogo entro le ore 12 (ora di Bruxelles) ogni mercoledì per i volumi immessi in libera pratica la settimana precedente.
2. Le dichiarazioni di immissione in libera pratica per i prodotti contemplati nella presente sezione che le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, contengono, oltre ai dati specificati all'articolo 254 dello stesso regolamento, l'indicazione della massa netta (kg) dei prodotti interessati.
Se, per l'immissione in libera pratica dei prodotti contemplati nella presente sezione, si utilizza la procedura di dichiarazione semplificata di cui all'articolo 260 del regolamento (CEE) n. 2454/93, le dichiarazioni semplificate contengono, oltre agli altri requisiti, l'indicazione della massa netta (kg) dei prodotti.
Se, per l'immissione in libera pratica dei prodotti contemplati nella presente sezione, si utilizza la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 263 del regolamento (CEE) n. 2454/93, la comunicazione alle autorità doganali menzionata all'articolo 266, paragrafo 1, dello stesso regolamento contiene tutti i dati necessari per l'identificazione delle merci nonché l'indicazione della massa netta (kg) dei prodotti.
L'articolo 266, paragrafo 2, lettera b), non si applica alle importazioni dei prodotti contemplati nella presente sezione.
Storico versioni
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