Art. 148
Comunicazioni
In vigore dal 21 dic 2007
Comunicazioni
1. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, tutte le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione ai sensi del presente regolamento sono effettuate con i mezzi e nel formato specificati dalla Commissione.
Fatto salvo il paragrafo 3, le comunicazioni effettuate utilizzando mezzi e un formato diversi da quelli specificati possono essere considerate nulle.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le comunicazioni di cui al presente regolamento.
3. Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1182/2007 o se la comunicazione risulta inesatta, tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all' del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (35) con riguardo al settore ortofrutticolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.
Storico versioni
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