Art. 149

Errori palesi

In vigore dal 21 dic 2007
Errori palesi Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 1182/2007, comprese le domande di aiuto, può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.
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Errori palesi (Art. 149 Regolamento (UE) 2007/1580) — Testo vigente | Portale Normativo