Art. 9
Responsabilità
In vigore dal 20 dic 2007
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell’impresa comune ENIAC è disciplinata dalle disposizioni contrattuali pertinenti e dal diritto applicabile all’accordo o al contratto in questione.
2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’impresa comune ENIAC risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell’esercizio delle sue funzioni.
3. Qualsiasi versamento dell’impresa comune ENIAC destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa sono considerati come spesa dell’impresa comune ENIAC e sono coperti dalle risorse dell’impresa comune ENIAC.
4. L’impresa comune ENIAC è la sola responsabile del rispetto dei suoi obblighi.
Storico versioni
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