Art. 7
Personale
In vigore dal 20 dic 2007
Personale
1. Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione di detto statuto e di detto regime si applicano al personale dell’impresa comune ENIAC e al suo direttore esecutivo.
2. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’, paragrafo 2, dello statuto, l’impresa comune ENIAC esercita, nei confronti del suo personale, i poteri conferiti all’autorità che ha il potere di nomina dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e all’autorità che può stipulare contratti in base al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
3. Il consiglio di direzione, d’intesa con la Commissione, adotta le necessarie misure di attuazione previste dall’articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.
4. Il numero degli effettivi è determinato nell’organigramma dell’impresa comune ENIAC figurante nel bilancio annuale della stessa.
5. Il personale dell’impresa comune ENIAC è composto di agenti temporanei e agenti contrattuali assunti per un periodo determinato che può essere prorogato una volta sola per un ulteriore periodo determinato. Il periodo complessivo di assunzione non può superare sette anni e non può comunque essere superiore alla durata dell’impresa comune.
6. Tutte le spese per il personale sono a carico dell’impresa comune ENIAC.
7. L’impresa comune ENIAC può adottare disposizioni per permettere il distacco di esperti presso di essa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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