Art. 5

Contributo della Comunità

In vigore dal 20 dic 2007
Contributo della Comunità 1.   Il contributo massimo della Comunità all’impresa comune ENIAC per le spese di funzionamento e le attività di R&S è pari a 450 milioni di EUR, provenienti dagli stanziamenti nel bilancio generale dell’Unione europea assegnati al tema «Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni» del programma specifico «Cooperazione». 2.   Le modalità del contributo finanziario della Comunità sono stabilite in un accordo generale e in accordi finanziari annuali che devono essere conclusi tra la Commissione, per conto della Comunità, e l’impresa comune ENIAC. 3.   Il contributo della Comunità all’impresa comune ENIAC utilizzato per finanziare progetti è concesso a seguito di inviti aperti e concorrenziali a presentare proposte.
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Contributo della Comunità (Art. 5 Regolamento (UE) 2008/72) — Testo vigente | Portale Normativo