Art. 11

Rapporto, valutazione e discarico

In vigore dal 20 dic 2007
Rapporto, valutazione e discarico 1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi realizzati dall’impresa comune ENIAC. Tale relazione contiene una descrizione dettagliata dell’attuazione, compreso il numero delle proposte presentate, il numero delle proposte selezionate per il finanziamento, il tipo di partecipanti, comprese le PMI, e le statistiche per paese. 2.   Entro il 31 dicembre 2010, nonché entro il 31 dicembre 2013, la Commissione assistita da esperti indipendenti procede, in base a un mandato definito, previa consultazione con l’impresa comune ENIAC, a una valutazione intermedia di tale impresa comune. Queste valutazioni riguardano la qualità e l’efficacia dell’impresa comune ENIAC e i progressi compiuti in direzione degli obiettivi stabiliti. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le conclusioni della valutazione, corredate delle sue osservazioni e, se del caso, proposte di modifica del presente regolamento, compresa l’eventuale cessazione anticipata dell’impresa comune ENIAC. 3.   Entro sei mesi dalla liquidazione dell’impresa comune ENIAC, la Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede a una valutazione finale dell’impresa comune ENIAC. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio. 4.   Il discarico per l’esecuzione del bilancio dell’impresa comune ENIAC è dato dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, conformemente alla procedura prevista dal regolamento finanziario dell’impresa comune ENIAC di cui all’.
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