Art. 12
Protezione degli interessi finanziari dei membri e lotta antifrode
In vigore dal 20 dic 2007
Protezione degli interessi finanziari dei membri e lotta antifrode
1. L’impresa comune ENIAC garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente protetti effettuando o facendo effettuare gli opportuni controlli interni ed esterni.
2. In caso di irregolarità, i membri dell’impresa comune ENIAC si riservano il diritto di recuperare gli importi indebitamente spesi, anche attraverso la riduzione o la sospensione del versamento di ulteriori contributi all’impresa comune ENIAC.
3. Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione ed altri atti illegali, si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999.
4. L’impresa comune ENIAC effettua controlli in loco e verifiche finanziarie presso i beneficiari dei finanziamenti pubblici assegnati dall’impresa comune ENIAC. Tali controlli e verifiche sono effettuati direttamente dall’impresa comune ENIAC o dagli Stati membri di ENIAC per suo conto. Gli Stati membri di ENIAC possono effettuare fra i beneficiari dei rispettivi finanziamenti nazionali altri controlli e verifiche finanziarie da essi ritenuti necessari e ne comunicano i risultati all’impresa comune ENIAC.
5. La Commissione e/o la Corte dei conti possono, qualora necessario, effettuare controlli in loco presso i beneficiari del finanziamento dell’impresa comune ENIAC e il personale incaricato della loro assegnazione. A tal fine, l’impresa comune ENIAC garantisce che le convenzioni e i contratti di sovvenzione prevedano il diritto per la Commissione e/o la Corte dei conti di effettuare gli opportuni controlli e, qualora accertino l’esistenza di irregolarità, di imporre sanzioni dissuasive e proporzionate.
6. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito dalla decisione della Commissione 1999/352/CE, CECA, Euratom (12), dispone, nei confronti dell’impresa comune ENIAC e del suo personale, degli stessi poteri di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione. Non appena costituita, l’impresa comune ENIAC aderisce all’Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle indagini interne svolte dall’OLAF (13). L’impresa comune ENIAC adotta le misure necessarie per agevolare l’espletamento di indagini interne da parte dell’OLAF.
Storico versioni
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