Art. 10
Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile
In vigore dal 20 dic 2007
Competenza della Corte di giustizia e diritto applicabile
1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi:
a)
sulle controversie tra i membri concernenti l’oggetto del presente regolamento e/o dello statuto di cui all’;
b)
in base ad ogni clausola compromissoria contenuta negli accordi e nei contratti conclusi dall’impresa comune ENIAC;
c)
sui ricorsi promossi contro l’impresa comune ENIAC, anche contro le decisioni dei suoi organi, conformemente alle disposizioni degli articoli 230 e 232 del trattato;
d)
sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell’impresa comune ENIAC nell’esercizio delle sue funzioni.
2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da un altro atto di diritto comunitario, si applica la legge dello Stato in cui ha sede l’impresa comune ENIAC.
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