Art. 6
In vigore dal 13 dic 2007
1. Ciascun aggiudicatario dimostra, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti delle Stato membro in questione, che i quantitativi aggiudicati con gara parziale sono stati utilizzati allo scopo di fabbricare i prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 e in conformità del riconoscimento di cui all’ dello stesso. La prova comprende segnatamente l’inserimento nei registri dei quantitativi di prodotti di cui trattasi, effettuato in modo informatizzato nel corso o al termine del processo di fabbricazione.
2. Il trasformatore che alla fine del quinto mese successivo a quello dell’aggiudicazione non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1 paga, per ogni giorno di ritardo, un importo di 5 EUR per tonnellata del quantitativo di cui trattasi.
3. Se alla fine del settimo mese successivo a quello dell’aggiudicazione il trasformatore non ha fornito la prova di cui al paragrafo 1, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 967/2006, il quantitativo di cui trattasi è considerato dichiarato in eccesso.
Storico versioni
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