Art. 1
In vigore dal 13 dic 2007
Gli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, slovacco e svedese mettono in vendita per uso industriale, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo massimo totale di 477 924 tonnellate di zucchero ammesso all’intervento e disponibile per la vendita per uso industriale.
I quantitativi massimi disponibili per Stato membro sono indicati nell’allegato I.
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