Art. 5

In vigore dal 13 dic 2007
1.   Gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 967/2006 si applicano, per quanto compatibile, ai trasformatori con riguardo ai quantitativi di zucchero aggiudicati nell’ambito del presente regolamento. 2.   Su richiesta dell’aggiudicatario, l’autorità competente dello Stato membro che ha accordato il riconoscimento al trasformatore, ai sensi dell’, lettera d), del regolamento (CE) n. 967/2006, può permettere che un quantitativo, in equivalente zucchero bianco, dello zucchero di quota sia utilizzato per la fabbricazione dei prodotti di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 967/2006 al posto dello stesso quantitativo, in equivalente zucchero bianco, dello zucchero d’intervento aggiudicato. Le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano il coordinamento dei controlli e la verifica a posteriori di tale operazione.
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