Art. 4

In vigore dal 13 dic 2007
1.   In conformità alla procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita relativo a ciascuna gara parziale o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. 2.   Il quantitativo disponibile per una partita è diminuito dei quantitativi aggiudicati lo stesso giorno per la medesima partita nell’ambito del regolamento (CE) n. 1059/2007. Se l’aggiudicazione al prezzo minimo di vendita stabilito a norma del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile per lo Stato membro interessato, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile. Se in uno Stato membro l’aggiudicazione a tutti gli offerenti che hanno indicato lo stesso prezzo di vendita comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, detto quantitativo è aggiudicato nel seguente modo: a) suddividendo tra gli offerenti interessati il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; b) ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure c) per estrazione a sorte. 3.   Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione del prezzo minimo di vendita da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modello che figura nell’allegato III, il quantitativo effettivamente venduto con gara parziale.
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