Art. 5
In vigore dal 6 nov 2007
1. Quando uno Stato membro accorda, rifiuta, ovvero revoca il riconoscimento a un’associazione, ne informa la Commissione nel termine di due mesi dalla comunicazione della decisione al richiedente, indicando i motivi del rigetto di una domanda o della revoca del riconoscimento.
2. All’inizio di ogni anno civile la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco delle associazioni riconosciute nell’anno precedente nonché di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso periodo.
Storico versioni
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