Art. 5

In vigore dal 6 nov 2007
1.   Quando uno Stato membro accorda, rifiuta, ovvero revoca il riconoscimento a un’associazione, ne informa la Commissione nel termine di due mesi dalla comunicazione della decisione al richiedente, indicando i motivi del rigetto di una domanda o della revoca del riconoscimento. 2.   All’inizio di ogni anno civile la Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco delle associazioni riconosciute nell’anno precedente nonché di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso periodo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1299:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo