Art. 4

In vigore dal 6 nov 2007
1.   Gli Stati membri decidono la concessione del riconoscimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. 2.   Il riconoscimento di un’associazione di produttori viene revocato qualora i requisiti per il riconoscimento non siano più soddisfatti ovvero il riconoscimento sia fondato su indicazioni erronee. Se l’associazione lo ha ottenuto o ne beneficia con mezzi fraudolenti, il riconoscimento è revocato con effetto retroattivo. 3.   Gli Stati membri esercitano un controllo permanente sul rispetto delle condizioni del riconoscimento da parte delle associazioni riconosciute.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2007/1299 — Testo vigente | Portale Normativo