Art. 2

In vigore dal 6 nov 2007
1.   Per ottenere il riconoscimento l’associazione di produttori deve comprendere almeno 60 ettari di superfici e almeno 7 produttori. Per quanto riguarda la Grecia il numero minimo di ettari è limitato a 30. 2.   Conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1952/2005, uno Stato membro può essere autorizzato, a sua richiesta, a riconoscere un’associazione con meno di 60 ha di superfici registrate, se queste sono situate in una regione di produzione riconosciuta di almeno 100 ha.
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