Art. 1

In vigore dal 6 nov 2007
1.   Le norme comuni di cui all’, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1952/2005 sono stabilite per iscritto. Esse comprendono come minimo: a) in materia di produzione: i) disposizioni circa l’impiego di una o più varietà determinate in sede di rinnovo delle piantagioni o di creazione di nuove piantagioni; ii) disposizioni circa il rispetto di determinate pratiche colturali e delle misure di protezione dei vegetali; iii) disposizioni in merito alla raccolta, all’essiccazione e se del caso, al condizionamento; b) in materia di immissione sul mercato, soprattutto per quanto attiene alla concentrazione e alle condizioni dell’offerta: i) disposizioni generali che disciplinano le vendite effettuate dall’associazione; ii) disposizioni circa i quantitativi che i produttori sono autorizzati a vendere in proprio, nonché disposizioni che disciplinano tali vendite. 2.   Per prima fase di commercializzazione si intende la vendita al commercio all’ingrosso o alle industrie utilizzatrici da parte di un singolo produttore del luppolo da lui prodotto, oppure, da parte di un’associazione, del luppolo prodotto dai suoi membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1299:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2007/1299 — Testo vigente | Portale Normativo