Art. 13

Pagamenti anticipati

In vigore dal 23 ott 2007
Pagamenti anticipati 1.   In caso di decesso o lesioni di un passeggero, l’impresa ferroviaria di cui all’, paragrafo 5, dell’allegato I, effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall’identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito. 2.   Senza pregiudizio del paragrafo 1, un pagamento anticipato non è inferiore a 21 000 EUR per passeggero in caso di decesso. 3.   Un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base del presente regolamento ma non è retribuibile, salvo nei casi in cui il danno è dovuto a negligenza o errore del passeggero o quando il beneficiario del pagamento anticipato non è la persona avente diritto al risarcimento.
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Pagamenti anticipati (Art. 13 Regolamento (UE) 2007/1371) — Testo vigente | Portale Normativo