Art. 26

Sicurezza personale dei passeggeri

In vigore dal 23 ott 2007
Sicurezza personale dei passeggeri Di concerto con le autorità pubbliche, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano misure idonee nei rispettivi ambiti di responsabilità, adeguandole al livello di sicurezza stabilito dalle autorità pubbliche, per assicurare la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni e gestire i rischi. Essi cooperano e scambiano informazioni sulle migliori pratiche riguardanti la prevenzione di atti suscettibili di incidere sul livello di sicurezza.
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Sicurezza personale dei passeggeri (Art. 26 Regolamento (UE) 2007/1371) — Testo vigente | Portale Normativo