Art. 25
Risarcimento per le attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche
In vigore dal 23 ott 2007
Risarcimento per le attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche
Se l’impresa ferroviaria è responsabile della perdita totale o parziale o del danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, non si applicano limiti finanziari.
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