Art. 25

Risarcimento per le attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche

In vigore dal 23 ott 2007
Risarcimento per le attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche Se l’impresa ferroviaria è responsabile della perdita totale o parziale o del danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, non si applicano limiti finanziari.
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Risarcimento per le attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche (Art. 25 Regolamento (UE) 2007/1371) — Testo vigente | Portale Normativo