Art. 23
Assistenza a bordo
In vigore dal 23 ott 2007
Assistenza a bordo
Senza pregiudizio delle norme di accesso di cui all’, paragrafo 1, le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta assistenza a bordo del treno nonché per salire e scendere dal treno.
Ai fini del presente articolo, l’assistenza a bordo è costituita da tutti gli sforzi ragionevoli effettuati per offrire assistenza a una persona con disabilità o a mobilità ridotta per permetterle l’accesso ai servizi offerti sul treno agli altri passeggeri qualora l’ampiezza della disabilità o della riduzione di mobilità della persona in questione non le consenta di avere accesso a tali servizi in modo autonomo e sicuro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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