Art. 22

Assistenza nelle stazioni ferroviarie

In vigore dal 23 ott 2007
Assistenza nelle stazioni ferroviarie 1.   In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione fornisce gratuitamente l’assistenza necessaria all’interessato per salire sul treno in partenza o scendere dal treno in arrivo per cui ha acquistato un biglietto, senza pregiudizio delle norme di accesso di cui all’, paragrafo 1. 2.   Gli Stati membri possono prevedere una deroga al paragrafo 1 nel caso di persone che viaggiano su servizi oggetto di un contratto di servizio pubblico aggiudicato conformemente alla normativa comunitaria, purché l’autorità competente abbia predisposto attrezzature o disposizioni alternative che garantiscano un livello equivalente o più elevato di accessibilità dei servizi di trasporto. 3.   In caso di stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni si assicurano che siano indicate, conformemente alle norme di accesso di cui all’, paragrafo 1, informazioni facilmente accessibili relative alle più vicine stazioni dotate di personale e all’assistenza direttamente disponibile per le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta.
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