Art. 20

Informazioni alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta

In vigore dal 23 ott 2007
Informazioni alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta 1.   Su richiesta, l’impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator forniscono alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta informazioni in merito all’accessibilità dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile in conformità delle norme di accesso di cui all’, paragrafo 1, e le informano in merito ai servizi offerti a bordo. 2.   Allorché applicano la deroga di cui all’, paragrafo 2, l’impresa ferroviaria, il venditore di biglietti e/o il tour operator informano per iscritto, su richiesta, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta interessata delle ragioni di tale deroga entro cinque giorni lavorativi dal rifiuto della prenotazione o dell’emissione del biglietto oppure dall’imposizione della condizione di essere accompagnata.
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Informazioni alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta (Art. 20 Regolamento (UE) 2007/1371) — Testo vigente | Portale Normativo