Art. 20
Informazioni alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta
In vigore dal 23 ott 2007
Informazioni alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta
1. Su richiesta, l’impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator forniscono alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta informazioni in merito all’accessibilità dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile in conformità delle norme di accesso di cui all’, paragrafo 1, e le informano in merito ai servizi offerti a bordo.
2. Allorché applicano la deroga di cui all’, paragrafo 2, l’impresa ferroviaria, il venditore di biglietti e/o il tour operator informano per iscritto, su richiesta, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta interessata delle ragioni di tale deroga entro cinque giorni lavorativi dal rifiuto della prenotazione o dell’emissione del biglietto oppure dall’imposizione della condizione di essere accompagnata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1371:oj#art-20