Art. 15

Responsabilità per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni

In vigore dal 23 ott 2007
Responsabilità per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni Fatte salve le disposizioni del presente capo, la responsabilità dell’impresa ferroviaria per i ritardi, le perdite di coincidenza e le soppressioni è disciplinata dall’allegato I, titolo IV, capo II.
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Responsabilità per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni (Art. 15 Regolamento (UE) 2007/1371) — Testo vigente | Portale Normativo