Art. 15 · Responsabilità per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni

Art. 15

Responsabilità per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni

In vigore dal 23 ott 2007
Responsabilità per ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni Fatte salve le disposizioni del presente capo, la responsabilità dell’impresa ferroviaria per i ritardi, le perdite di coincidenza e le soppressioni è disciplinata dall’allegato I, titolo IV, capo II.
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