Art. 11

Responsabilità per i passeggeri e i bagagli

In vigore dal 23 ott 2007
Responsabilità per i passeggeri e i bagagli Fatte salve le disposizioni del presente capo e la legislazione nazionale applicabile che garantisce ai passeggeri ulteriori indennizzi per i danni, la responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri ed ai loro bagagli è disciplinata dai capi I, III e IV del titolo IV nonché dal titolo VI e dal titolo VII quali riportati nell’allegato I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:1371:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo