Art. 10

Sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione

In vigore dal 23 ott 2007
Sistemi di informazioni di viaggio e di prenotazione 1.   Per fornire le informazioni ed emettere i biglietti di cui al presente regolamento, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti si avvalgono del CIRSRT, da istituire secondo le procedure di cui al presente articolo. 2.   Le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) di cui alla direttiva 2001/16/CE si applicano ai fini del presente regolamento. 3.   La Commissione adotta, sulla base di una proposta presentata dall’Agenzia ferroviaria europea (ERA), le STI delle applicazioni telematiche per i passeggeri entro il3 dicembre 2010 Le STI rendono possibile la fornitura delle informazioni di cui all’allegato II e l’emissione dei biglietti come disposto dal presente regolamento. 4.   Le imprese ferroviarie adattano i loro CIRSRT in funzione dei requisiti stabiliti nelle STI, secondo un piano di realizzazione definito nelle STI stesse. 5.   Fatte salve le disposizioni della direttiva 95/46/CE, un’impresa ferroviaria o un venditore di biglietti non fornisce informazioni personali su singole prenotazioni ad altre imprese ferroviarie e/o venditori di biglietti.
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