Art. 9
Disponibilità di biglietti, biglietti globali e prenotazioni
In vigore dal 23 ott 2007
Disponibilità di biglietti, biglietti globali e prenotazioni
1. Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti offrono, ove disponibili, biglietti, biglietti globali e prenotazioni.
2. Fatto salvo il paragrafo 4, le imprese ferroviarie distribuiscono biglietti ai passeggeri almeno attraverso uno dei seguenti punti vendita:
a)
biglietterie o distributori automatici;
b)
per telefono, su siti Internet o tramite qualsiasi altra tecnologia dell’informazione avente ampia diffusione;
c)
a bordo dei treni.
3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, le imprese ferroviarie distribuiscono biglietti nel quadro di contratti di servizio pubblico attraverso almeno uno dei seguenti punti vendita:
a)
biglietterie o distributori automatici;
b)
a bordo dei treni.
4. Le imprese ferroviarie offrono la possibilità di ottenere biglietti per il rispettivo servizio a bordo del treno, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell’obbligo di prenotazione o per ragionevoli ragioni commerciali.
5. In mancanza di biglietteria o distributore automatico nella stazione ferroviaria di partenza, i viaggiatori sono informati in stazione:
a)
della possibilità di acquistare un biglietto per telefono, via Internet o a bordo del treno, e delle modalità di tale acquisto;
b)
della stazione ferroviaria o del luogo più vicini in cui sono disponibili biglietterie e/o distributori automatici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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