Art. 9

Disponibilità di biglietti, biglietti globali e prenotazioni

In vigore dal 23 ott 2007
Disponibilità di biglietti, biglietti globali e prenotazioni 1.   Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti offrono, ove disponibili, biglietti, biglietti globali e prenotazioni. 2.   Fatto salvo il paragrafo 4, le imprese ferroviarie distribuiscono biglietti ai passeggeri almeno attraverso uno dei seguenti punti vendita: a) biglietterie o distributori automatici; b) per telefono, su siti Internet o tramite qualsiasi altra tecnologia dell’informazione avente ampia diffusione; c) a bordo dei treni. 3.   Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, le imprese ferroviarie distribuiscono biglietti nel quadro di contratti di servizio pubblico attraverso almeno uno dei seguenti punti vendita: a) biglietterie o distributori automatici; b) a bordo dei treni. 4.   Le imprese ferroviarie offrono la possibilità di ottenere biglietti per il rispettivo servizio a bordo del treno, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell’obbligo di prenotazione o per ragionevoli ragioni commerciali. 5.   In mancanza di biglietteria o distributore automatico nella stazione ferroviaria di partenza, i viaggiatori sono informati in stazione: a) della possibilità di acquistare un biglietto per telefono, via Internet o a bordo del treno, e delle modalità di tale acquisto; b) della stazione ferroviaria o del luogo più vicini in cui sono disponibili biglietterie e/o distributori automatici.
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