Art. 47

Modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96

In vigore dal 26 set 2007
Modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96 Il regolamento (CE) n. 2200/96 è modificato come segue: 1) all’, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente: «CN code Descrizione 0702 00 00 Pomodori freschi o refrigerati 0703 Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati 0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati 0705 Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate 0706 Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati 0707 00 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati 0708 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati ex 0709 Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91 , 0709 60 95 , 0709 60 99 , 0709 90 31 , 0709 90 39 e 0709 90 60 ex 0802 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola di cui alla sottovoce 0802 90 20 0803 00 11 Banane fresche da cuocere ex 0803 00 90 Banane essiccate da cuocere 0804 20 10 Fichi, freschi 0804 30 00 Ananassi 0804 40 00 Avocadi 0804 50 00 Guaiave, manghi e mangostani 0805 Agrumi, freschi o secchi 0806 10 10 Uve da tavola, fresche 0807 Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi 0808 Mele, pere e cotogne, fresche 0809 Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche 0810 Altre frutta fresche 0813 50 31 0813 50 39 Miscugli formati esclusivamente da frutta a guscio secche delle voci 0801 e 0802 0910 20 Zafferano ex 0910 99 Timo, fresco o refrigerato ex 1211 90 85 Basilico, melissa, menta, origano — maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati 1212 99 30 Carrube» 2) i titoli da I a VI, gli , gli articoli da 47 a 57 e gli allegati da I a V sono soppressi; 3) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   La Commissione è assistita da un comitato di gestione per gli ortofrutticoli (di seguito “il comitato”). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»
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Modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96 (Art. 47 Regolamento (UE) 2007/1182) — Testo vigente | Portale Normativo