Art. 47
Modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96
In vigore dal 26 set 2007
Modifiche del regolamento (CE) n. 2200/96
Il regolamento (CE) n. 2200/96 è modificato come segue:
1)
all’, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:
«CN code
Descrizione
0702 00 00
Pomodori freschi o refrigerati
0703
Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705
Lattughe (Latuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate
0706
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707 00
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709
Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91 , 0709 60 95 , 0709 60 99 , 0709 90 31 , 0709 90 39 e 0709 90 60
ex 0802
Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola di cui alla sottovoce 0802 90 20
0803 00 11
Banane fresche da cuocere
ex 0803 00 90
Banane essiccate da cuocere
0804 20 10
Fichi, freschi
0804 30 00
Ananassi
0804 40 00
Avocadi
0804 50 00
Guaiave, manghi e mangostani
0805
Agrumi, freschi o secchi
0806 10 10
Uve da tavola, fresche
0807
Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808
Mele, pere e cotogne, fresche
0809
Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche
0810
Altre frutta fresche
0813 50 31
0813 50 39
Miscugli formati esclusivamente da frutta a guscio secche delle voci 0801 e 0802
0910 20
Zafferano
ex 0910 99
Timo, fresco o refrigerato
ex 1211 90 85
Basilico, melissa, menta, origano — maggiorana selvatica (origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
1212 99 30
Carrube»
2)
i titoli da I a VI, gli , gli articoli da 47 a 57 e gli allegati da I a V sono soppressi;
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione per gli ortofrutticoli (di seguito “il comitato”).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:1182:oj#art-47