Art. 29

Sottodivisioni CIEM 27 e 28

In vigore dal 18 set 2007
Sottodivisioni CIEM 27 e 28 1.   Annualmente, entro il 31 ottobre, gli Stati membri che pescano nella zona B presentano alla Commissione una relazione su tutte le catture e le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nei dodici mesi precedenti nella zona B nonché sui rigetti di tale specie specificandone la sottodivisione CIEM e le categorie di attrezzi definiti nell’, paragrafo 1. 2.   Annualmente, entro il 15 dicembre, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002 e sulla base della relazione trasmessa dagli Stati membri di cui al paragrafo 1 e sulla scorta del parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, di escludere le sottodivisioni CIEM 27 e/o 28.2 dalle restrizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché all’, se si può dimostrare che le catture in tali sottodivisioni CIEM sono inferiori al 3 % del totale delle catture di merluzzo bianco nella zona B. 3.   L’esclusione delle sottodivisioni CIEM 27 e/o 28.2 ha effetto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo. 4.   L’, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, non si applicano alla sottodivisione CIEM 28.1. Tuttavia, se si può dimostrare che le catture di merluzzo bianco sono superiori all’1,5 % del totale delle catture di merluzzo bianco nella zona B, si applica l’, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, e sono applicabili i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.
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