Art. 27
Revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca
In vigore dal 18 set 2007
Revisione dei tassi minimi di mortalità per pesca
Se la Commissione, sulla base di un parere dello CSTEP, constata che i tassi minimi di mortalità per pesca di cui all’ non sono in linea con gli obiettivi del piano di gestione, il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata in merito a una revisione dei suddetti tassi che risulti in linea con tali obiettivi.
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