Art. 26
Valutazione del piano
In vigore dal 18 set 2007
Valutazione del piano
1. Nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in ciascuno degli anni successivi, la Commissione, sulla base del parere dello CSTEP e del consiglio consultivo regionale (CCR) per il Baltico, valuta l’impatto delle misure di ricostituzione sugli stock interessati e sulle attività di pesca ad essi correlate.
2. Nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in seguito ogni tre anni, la Commissione si avvale dei pareri scientifici dello CSTEP per verificare i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di cui all’. Qualora il parere dello CSTEP indichi che gli obiettivi non saranno probabilmente conseguiti, il Consiglio decide a maggioranza qualificata in merito a una proposta della Commissione riguardante le misure addizionali e/o alternative necessarie per garantirne il conseguimento.
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