Art. 24

Programmi nazionali di controllo

In vigore dal 18 set 2007
Programmi nazionali di controllo 1.   Gli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico elaborano un programma nazionale di controllo per il Mar Baltico a norma dell’allegato II. 2.   Ogni Stato membro che si affaccia sul Mar Baltico stabilisce parametri specifici in materia di ispezione a norma dell’allegato I. Tali parametri sono soggetti a revisione periodica in funzione dei risultati conseguiti. I parametri per l’ispezione sono progressivamente adeguati fino al raggiungimento dei parametri di riferimento definiti nell’allegato I. 3.   Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri del Mar Baltico mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico, sul proprio sito internet ufficiale, il programma nazionale di controllo di cui al paragrafo 1 e il relativo calendario di attuazione. 4.   La Commissione convoca almeno una volta all’anno il comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura al fine di valutare il rispetto e i risultati del programma di azione nazionale per il controllo degli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico.
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