Art. 22
Trasporto del merluzzo bianco del Baltico
In vigore dal 18 set 2007
Trasporto del merluzzo bianco del Baltico
In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il comandante di un peschereccio comunitario avente lunghezza fuori tutto pari o superiore a otto metri deve compilare una dichiarazione di sbarco quando il pesce è trasportato in un luogo diverso da quello di sbarco.
In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2874/93, la dichiarazione di sbarco accompagna i documenti di trasporto di cui all’, paragrafo 1, di detto regolamento riguardante i quantitativi trasportati. Non si applica l’esenzione prevista alla lettera b) dell’, paragrafo 4, di detto regolamento.
Storico versioni
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