Art. 7
In vigore dal 21 ago 2007
1. In deroga all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d’importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.
2. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti derivanti dai titoli di importazione possono essere trasferiti solo a cessionari che soddisfino le condizioni di ammissibilità stabilite dall’ del regolamento (CE) n. 1301/2006 e dall’ del presente regolamento.
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