Art. 3

In vigore dal 21 ago 2007
1.   Il quantitativo annuo del contingente tariffario di importazione è ripartito in quattro sottoperiodi come segue: a) 25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre; b) 25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre; c) 25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo; d) 25 % nel periodo dal 1o aprile 30 giugno. 2.   Per l’anno contingentale 2007/2008, il contingente tariffario di importazione è ripartito in tre sottoperiodi come segue: a) 50 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007; b) 25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008; c) 25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008.
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