Art. 3
In vigore dal 21 ago 2007
1. Il quantitativo annuo del contingente tariffario di importazione è ripartito in quattro sottoperiodi come segue:
a)
25 % nel periodo dal 1o luglio al 30 settembre;
b)
25 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre;
c)
25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo;
d)
25 % nel periodo dal 1o aprile 30 giugno.
2. Per l’anno contingentale 2007/2008, il contingente tariffario di importazione è ripartito in tre sottoperiodi come segue:
a)
50 % nel periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2007;
b)
25 % nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2008;
c)
25 % nel periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2008.
Storico versioni
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