Art. 4

In vigore dal 21 ago 2007
1.   Ai fini dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006, quando presentano la prima domanda per un dato sottoperiodo contingentale i richiedenti dimostrano di aver importato o esportato, in ciascuno dei periodi indicati dal medesimo articolo, almeno 50 t di prodotti figuranti nell’elenco di cui all’ del regolamento (CEE) n. 2759/75. 2.   Le domande di titolo di importazione indicano il numero d’ordine del contingente e possono riguardare prodotti che rientrano in diversi codici della nomenclatura combinata, originari del Canada. In tal caso, nella casella 16 sono indicati tutti i codici NC e nella casella 15 le relative designazioni. Le domande di titolo di importazione riguardano un quantitativo pari a almeno 20 t di peso del prodotto e non possono superare il 20 % del quantitativo disponibile per ciascun sottoperiodo del contingente tariffario di importazione. 3.   I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese ivi indicato. 4.   Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano: a) nella casella 8, il paese d’origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta; b) nella casella 20, una delle diciture elencate nella parte A dell’allegato II. 5.   Nella casella 24 del titolo di importazione è apposta una delle diciture riportate nella parte B dell’allegato II.
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