Art. 4
In vigore dal 21 ago 2007
1. Ai fini dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006, quando presentano la prima domanda per un dato sottoperiodo contingentale i richiedenti dimostrano di aver importato o esportato, in ciascuno dei periodi indicati dal medesimo articolo, almeno 50 t di prodotti figuranti nell’elenco di cui all’ del regolamento (CEE) n. 2759/75.
2. Le domande di titolo di importazione indicano il numero d’ordine del contingente e possono riguardare prodotti che rientrano in diversi codici della nomenclatura combinata, originari del Canada. In tal caso, nella casella 16 sono indicati tutti i codici NC e nella casella 15 le relative designazioni.
Le domande di titolo di importazione riguardano un quantitativo pari a almeno 20 t di peso del prodotto e non possono superare il 20 % del quantitativo disponibile per ciascun sottoperiodo del contingente tariffario di importazione.
3. I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese ivi indicato.
4. Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano:
a)
nella casella 8, il paese d’origine e la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;
b)
nella casella 20, una delle diciture elencate nella parte A dell’allegato II.
5. Nella casella 24 del titolo di importazione è apposta una delle diciture riportate nella parte B dell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:979:oj#art-4