Art. 6

In vigore dal 21 ago 2007
1.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo gli Stati membri comunicano alla Commissione il quantitativo totale, in chilogrammi, coperto da titoli di importazione rilasciati alle condizioni in cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. 2.   Entro il termine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi (in chilogrammi) effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo di riferimento. 3.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, la prima volta insieme alla comunicazione dei quantitativi oggetto di domande dell’ultimo sottoperiodo e la seconda volta entro il termine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale, i quantitativi non utilizzati (in chilogrammi) ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.
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